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Cos’è la Pubblica Amministrazione? Si contrappongono sostanzialmente due tipi di modelli

  1. Pubblica Amministrazione come strumento di potere del “Principe”, sostanzialmente uno strumento di esercizio del Potere.
  2. Pubblica Amministrazione come ente che eroga servizi al Cittadino.

Che dice la nostra Costituzione? Poco o niente, infatti l’art.97 si limita a dire che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari». Non vengono quindi individuati gli obiettivi della PA, sostanzialmente devono “mandare avanti la baracca” con “un buon andamento e imparzialità”. Nulla di più generico!

Occorre quindi una profonda revisione che si basi sul fatto che la Pubblica Amministrazione abbia come obiettivi primari, fatti salvi i vincoli di bilancio, lo Sviluppo del Paese e la piena soddisfazione dei Cittadini nelle loro aspettative lecite e quindi:

  • PA erogatore di servizi
  • Centralità del cittadino e delle sue esigenze
  • Gestione per Obiettivi sia Economici che Sociali
  • Best Practice (prendere a modello quegli enti o uffici che funzionano meglio)
  • Preminenza della Convenienza alla Formalità negli Appalti
  • Lotta all’inazione (spesso i Progetti si bloccano perché i funzionari non vogliono assumersi le Responsabilità)
  • Controllo di Gestione tramite Contabilità Analitica e Rilevazioni Extracontabili
  • Controllo non solo formale, ma anche sostanziale da parte della Corte dei Conti)
  • Retribuzioni – Principio “Non più alto del Colle” (Nessuno può guadagnare più del Presidente della Repubblica)
  • Retribuzioni e Carriere basate su un reale Sistema Incentivante Oggettivo su raggiungimento obiettivi (non “Premi” a pioggia o avanzamenti per sola anzianità come oggi)
  • Codice Etico del Pubblico Dipendente, comprensivo del concetto di cortesia, disponibilità e ascolto delle esigenze del Cittadino

La Pubblica Amministrazione – finalità e funzionamento

La Pubblica Amministrazione ha come obiettivi primari, fatti salvi i vincoli di bilancio, lo Sviluppo del Paese e la piena soddisfazione dei Cittadini nelle loro aspettative lecite. Annualmente il parlamento stabilisce, per ogni funzione pubblica statale, gli Obiettivi Operativi. Tali Obiettivi devono essere oggettivi e misurabili e devono informare le singole funzioni e, a cascata, le singole unità organizzative. Regioni ed Enti Locali adottano provvedimenti omologhi.

ArchivioTutte le leggi, i regolamenti, i sistemi informativi, le banche dati e i processi organizzativi devono essere informati a criteri di economicità, efficienza ed al raggiungimento degli obiettivi primari ed operativi. Il perseguimento degli obiettivi viene gestito da un “Sistema Informativo Efficienza Pubblica Amministrazione” (SIEPA), basato su sistemi contabili ed extracontabili di misurazione obiettiva dell’efficienza, del perseguimento degli obiettivi e della soddisfazione della cittadinanza o del cliente interno. Il SIEPA fornisce evidenze pubbliche e chiare. La miglior pratica (Best Practice) deve essere presa a riferimento per tutte le realtà omologhe.

La Corte dei Conti si esprime sulla correttezza formale e sostanziale della gestione di Stato, Regioni ed Enti Locali. Si esprime inoltre, e se del caso sanziona, i casi di mancato raggiungimento degli Obiettivi. Gli appalti pubblici vengono gestiti tramite procedure trasparenti, ma il cui esito è comunque subordinato non tanto alla gestione formale dell’acquisto, quanto alla reale ed effettiva convenienza economica e sociale dell’aggiudicazione.

La Legge punisce i casi di inazione di Cariche Pubbliche o Funzionari Pubblici che non si assumano le dovute responsabilità, così ostacolando il raggiungimento di un Obiettivo o la realizzazione di una Opera o un Progetto. Qualora un procedimento giurisdizionale interessi un Lavoro Pubblico o di Pubblico Interesse, la Corte dei Conti si esprime sulla necessità o meno di sospendere i lavori, valutando l’impatto che tale sospensione possa avere sulla Collettività. Particolare attenzione viene posta, in tale valutazione, ai rischi su salute, ambiente e sicurezza.

La Pubblica Amministrazione – retribuzioni e carriere

Viene considerato Dipendente Pubblico chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni, compresi amministratori e dipendenti di Società partecipate dallo stato ed enti locali ed i membri della Magistratura ed Enti Istituzionale. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del Dipendente Pubblico è correlato alla professionalità, alle responsabilità gestite, al carico di lavoro, agli eventuali disagi o rischi ed all’anzianità. Le retribuzioni devono essere equamente correlabili con quelle delle mansioni similari sia pubbliche che private. Sono del tutto vietate situazioni retributive, previdenziali o pensionistiche di privilegio, anche se basate su diritti acquisiti. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei Dipendenti Pubblici non può mai superare il reddito tassabile del Presidente della Repubblica. Tale principio si applica anche in caso di incarichi plurimi. Tutte le suddette retribuzioni, compensi, indennità e rimborsi a qualsiasi titolo acquisiti anche da privati sono rese pubbliche.

In linea generale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. La Legge regolamenta in modo tassativo le eccezioni: la retribuzione di tali incarichi non può superare il 10% della retribuzione base, l’eventuale eccedenza è incassata dall’Ente Locale datore di lavoro principale.

La crescita retributiva, i premi di produzione e gli avanzamenti di carriera sono stabiliti del raggiungimento degli obiettivi misurabili attraverso un sistema di Valutazione del Personale (SVP) che, tramite il SIEPA, permetta di misurarne, con periodicità annuale le prestazioni e con periodicità triennale il potenziale di crescita. Il criterio dell’anzianità assume un peso inversamente proporzionale alle responsabilità. Se i Pubblici Dipendenti sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. I Magistrati dopo un incarico parlamentare non possono essere destinati ad attività giurisdizionaliIl Personale della Pubblica Amministrazione e tutti i Magistrati vengono assunti tramite concorso pubblico. Costituisce titolo anche lo svolgimento certo e documentato di omologhe attività svolte in altre Amministrazioni ovvero nel Settore Privato.

Alle Commissioni di Selezione dei Concorsi possono partecipare solo persone assolutamente imparziali che non svolgano alcuna attività politica, sindacale o in associazioni di Pubblici Dipendenti. La Scuola Nazionale di Amministrazione provvede alla formazione iniziale e continua del personale con responsabilità organizzativa e gestionale. La formazione deve essere allineata alle moderne tecniche di amministrazione e controllo di gestione, valutazione e motivazione del personale, nonché alle nuove Leggi emanate dal Parlamento

La Pubblica Amministrazione – contatto con la cittadinanza

La Pubblica Amministrazione e la Magistratura operano nel massimo rispetto del Cittadino e nel suo interesse. Legge definisce il Codice Etico al quale tutti coloro che fanno parte della Pubblica Amministrazione e della Magistratura sono tenuti ad adeguarsi.

Il Personale della Pubblica Amministrazione con rapporti con il Pubblico è tenuto alla cortesia e disponibilità. La Legge punisce in modo specifico chiunque ne attenti l’onorabilità e usi qualsiasi forma di violenza nei loro confronti. Il Personale della Pubblica Amministrazione con rapporti con il Pubblico viene selezionato anche sulla base di specifici requisiti psicologici e viene formato in modo specifico. Ogni dato e servizio che può essere digitalizzato, viene fornito anche in modalità telematica.  Gli Orari degli Uffici aperti al Pubblico coincidono con quelli dell’orario di lavoro dei Pubblici Dipendenti ad essi addetti. Le eccezioni giustificate da elementi organizzativi sono specificatamente autorizzate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.